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Legge 09/11/2001 n. 401

(G. U. n. 262 del 10-11-2001) Testo Coordinato

"Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivitā di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile".

Testo del Decreto-Legge 7 settembre 2001, n. 343 (in Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 210 del 10 settembre 2001), coordinato con la Legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato č stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchč dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivitā di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1. Modificazioni al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ((e successive modificazioni,)) sono apportate le seguenti modificazioni

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile"

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV"

c) il comma 1 dell'articolo 14 č sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, ((politiche di)) protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico"

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del titolo V del presente Decreto legislativo"

e) ((gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;)) f) ((il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" č soppresso.)) Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo integrale degli articoli 10 e 14 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificati dalla presente Legge: "Art. 10 (Agenzie fiscali). 1. Le agenzie fiscali sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del capo II del titolo V del presente Decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalitā e nei termini ivi previsti." . "Art. 14 (Attribuzioni).

1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.

2. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali

a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivitā di collaborazione con gli enti locali

b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle Forze di polizia

c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio

d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.

3. Il Ministero svolge attraverso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnato dalla normativa vigente.

4. Restano ferme le disposizioni della Legge 1 aprile 1981, n. 121.".

Art. 2. Modificazioni al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ((1. Il comma 6 dell'articolo 10 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, č sostituito dal seguente: "6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni giā attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie".

2. Il Dipartimento della protezione civile si avvale, per i propri compiti, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici sulla base di apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.)) Riferimenti normativi:

-Per completezza d'informazione, si riporta il testo integrale dell'art. 10 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla presente Legge: "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali) .

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della Legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato

b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della Legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonchč Commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della Legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici

e) diritto d'autore e disciplina della proprietā letteraria, nonchč promozione delle attivitā culturali, nell'ambito dell'attivitā del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attivitā culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del Decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilitā a decorrere dalla entrata in vigore del presente Decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilitā decorre dalla individuazione, mediante apposito Decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente Decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del Decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del Decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni giā attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

7. Č istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla Legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresė i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia č soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamitā.

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 č adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

 

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